1. Il personale tecnico delle istituzioni scolastiche statali partecipa, a domanda, al primo concorso riservato per soli titoli per l'immissione nei ruoli dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.
2. Al concorso riservato può, altresì, partecipare il personale che alla data di emanazione del bando concorsuale ha maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni nella carriera di assistente tecnico statale o nelle qualifiche e profili professionali in esso confluiti.
a) i diplomi di maturità tecnica, i diplomi professionali ad indirizzo tecnico specifico, il diploma di geometra ed il diploma di maestro d'arte ad indirizzo specifico, già validi per l'accesso a posti di assistente tecnico e per le posizioni e i profili in esso confluiti;
b) il diploma d'istruzione secondaria di primo grado integrato da uno degli attestati di qualifica specifica di un corso di almeno 600 ore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, integrato da almeno dieci anni di effettivo servizio svolto con la qualifica di ex assistente tecnico o con qualifiche e profili in esso confluiti nonché già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il personale in servizio che non ha i requisiti di cui al comma 5 può accedere ai ruoli provinciali di tecnico di laboratorio e di tecnico di ufficio tecnico, previa partecipazione ad uno dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.