Art. 5.
(Concorso riservato).

      1. Il personale tecnico delle istituzioni scolastiche statali partecipa, a domanda, al primo concorso riservato per soli titoli per l'immissione nei ruoli dei tecnici di laboratorio e dei tecnici di ufficio tecnico.
      2. Al concorso riservato può, altresì, partecipare il personale che alla data di emanazione del bando concorsuale ha maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni nella carriera di assistente tecnico statale o nelle qualifiche e profili professionali in esso confluiti.

 

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      3. Al concorso riservato, che deve essere svolto entro il 31 dicembre 2007, può partecipare il personale che risulta inquadrato nei ruoli provinciali della carriera di ex assistente tecnico o nelle qualifiche e profili professionali degli ex dipendenti degli enti locali, confluiti nel ruolo di assistente tecnico statale, in servizio alla data del 1o settembre 2007 nelle istituzioni scolastiche statali di secondo grado afferenti all'ufficio scolastico regionale competente per la provincia per la quale si intende concorrere.
      4. Al concorso riservato possono partecipare anche coloro che negli anni precedenti hanno ottenuto almeno una nomina annuale da un dirigente di ufficio scolastico regionale, anche se di provincia diversa da quella per la quale si concorre, e che sono stati riconfermati in servizio, per l'anno scolastico 2007-2008, nell'ambito della provincia per la quale intendono concorrere.
      5. Sono titoli validi per la partecipazione al concorso riservato:

          a) i diplomi di maturità tecnica, i diplomi professionali ad indirizzo tecnico specifico, il diploma di geometra ed il diploma di maestro d'arte ad indirizzo specifico, già validi per l'accesso a posti di assistente tecnico e per le posizioni e i profili in esso confluiti;

          b) il diploma d'istruzione secondaria di primo grado integrato da uno degli attestati di qualifica specifica di un corso di almeno 600 ore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, integrato da almeno dieci anni di effettivo servizio svolto con la qualifica di ex assistente tecnico o con qualifiche e profili in esso confluiti nonché già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge.

      6. Il personale in servizio che non ha i requisiti di cui al comma 5 può accedere ai ruoli provinciali di tecnico di laboratorio e di tecnico di ufficio tecnico, previa partecipazione ad uno dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.

 

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      7. Il servizio prestato nella carriera di ex assistente tecnico e nelle qualifiche e profili in esso confluiti è valutato ai fini del nuovo inquadramento.